Cass. civile, sez. II del 1994 numero 9304 (09/11/1994)


La sopravvenuta impossibilità che, ai sensi dell' art. 1256 cod. civ., estingue l' obbligazione è quella che concerne direttamente la prestazione e non quella che pregiudica le possibilità della sua utilizzazione da parte del creditore. (Nella specie, l' acquirente di un forno da installare in un panificio aveva rifiutato di dare esecuzione al contratto sostenendo che, non avendo ottenuto le autorizzazioni necessarie per l' ampliamento dei locali, non aveva la possibilità di utilizzazione del forno).

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