Cass. civile, sez. II del 1994 numero 9296 (09/11/1994)


Il potere di rappresentanza dell'amministratore di una s.a.s., in virtù del rinvio alle norme sulle società in nome collettivo contenuto nell'art. 2315, codice civile, si estende, salve le limitazioni che risultano dall'atto costitutivo e dalla procura, a tutti gli "atti che rientrano nell'oggetto sociale" (art. 2298, codice civile) e, identificandosi questo (oggetto) nella attività imprenditoriale che i soci intendono svolgere per fine di lucro, agli atti, quindi, che attuino tale attività. Nell'ambito di questi atti, ove il potere di rappresentanza sia escluso o limitato dallo statuto o dalla procura per gli atti di straordinaria amministrazione, la distinzione con gli atti di ordinaria amministrazione non dipende dal carattere conservativo o dispositivo dell'atto, ma, avuto riguardo al necessario collegamento di atti dispositivi con l'attività delle società commerciali, necessariamente dinamica, dalla incidenza dell'atto sugli elementi costitutivi dell'impresa e dai suoi effetti sulla possibilità di esistenza della stessa; ne consegue che, nel caso di società in accomandita semplice costituita per la costruzione e vendita di immobili, l'amministratore, anche se privato, dallo statuto, del potere di compiere atti di straordinaria amministrazione, può efficacemente concludere i contratti preliminari di compravendita degli immobili costruiti per la vendita perché questi non solo rientrano nell'oggetto sociale, in quanto negozi attuativi della stessa attività imprenditoriale oggetto della società, ma si configurano anche come atti di ordinaria amministrazione perché, pur avendo contenuto dispositivo, ineriscono alla normale attività di gestione della società.

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