Cass. civile, sez. II del 1994 numero 928 (29/01/1994)


La risoluzione consensuale di un contratto, riguardante il trasferimento, la costituzione o l' estinzione di diritti reali immobiliari, è soggetta a requisito della forma scritta "ad substantiam" non soltanto quando il contratto da risolvere sia definitivo e, quindi, il contatto risolutorio rientri nella espressa previsione dell' art. 1350 cod. civ. ma anche quando detto contratto da risolvere sia preliminare, tenuto conto che la ragione giustificativa dell' assoggettamento del preliminare alla forma indicata, (ai sensi dell' art. 1351 cod. civ. da ravvisare nella incidenza che il preliminare spiega su diritti reali immobiliari, sia pure in via mediata, tramite l' assunzione di obbligazione) si pone in termini identici per il contratto risolutorio del preliminare stesso.

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