Cass. civile, sez. II del 1994 numero 7651 (05/09/1994)


Al tetto posto a copertura delle autorimesse esterne all' edificio condominiale - svolgente, nella sua struttura unitaria ed omogenea, una funzione di riparo e di protezione delle unità sottostanti, ciascuna delle quali costituisce pertinenza della proprietà esclusiva dei singoli condomini - è applicabile la presunzione di comunione stabilita dall' art. 1117 n. 1 cod. civ. con la conseguenza che esso costituisce, al pari del tetto dell' edificio condominiale, oggetto di proprietà comune e che l' amministratore del condominio è legittimato ad esercitare le azioni che lo concernono (nella specie, condanna del costruttore al rifacimento della impermeabilizzazione o al rimborso per eseguirla direttamente).

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 1994 numero 7651 (05/09/1994)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti