Cass. civile, sez. II del 1994 numero 759 (26/01/1994)


La clausola limitativa della proponibilità di eccezioni, di cui all'art. 1462 cod. civ., si differenzia dall'istituto del "solve et repete" in materia fiscale (oggetto della dichiarazione di incostituzionalità di cui alla sentenza Corte Cost. 31 marzo 1961 n. 21) perché ha la sua fonte in un contratto liberamente stipulato (art. 1322 cod. civ.) e non costituisce ostacolo all'instaurarsi del rapporto processuale, avendo soltanto l'effetto di consentire la pronta soddisfazione della pretesa creditoria della controparte, senza far luogo all'esame dell'eccezione del debitore, le cui ragioni possono essere fatte valere anche nello stesso giudizio dopo l'adempimento, salvo il potere del giudice, a norma dell'art. 1462 comma secondo, di sospendere la condanna, ove ricorrano gravi motivi, imponendo se del caso una cauzione.

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