Cass. civile, sez. II del 1994 numero 1653 (21/02/1994)


L' azione prevista dall' art. 844 cod. civ. per far cessare le immissioni provenienti dal fondo vicino che eccedano la normale tollerabilità compete non solo al proprietario o al titolare di un diritto reale di godimento che abbia il possesso del fondo oggetto di immissioni moleste, ma anche, analogicamente ex art. 12 Preleggi, al conduttore (v. art. 1585 comma secondo cod. civ.), stante l' identità della ragione di tutela sottesa alle due situazioni. Quando, peraltro, tale azione venga esercitata da chi sia titolare di un diritto personale di godimento, non potendo avere natura reale, non è soggetta alle norme sulla competenza di cui all' art. 15 cod. proc. civ. ma, deve assimilarsi a quelle di cui all' art. 14 cod. proc. civ., con la conseguenza che in caso di contestazione da parte del convenuto, del valore presuntivamente rientrante nella competenza del giudice adito, ove non risultino elementi in base ai quali determinare il costo dei lavori e delle opere occorrenti per eliminare le immissioni intollerabili, la controversia va considerata di valore indeterminabile e, quindi, rientrante ai sensi dell' art. 9 comma secondo cod. proc. civ. nella competenza del tribunale.

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