Cass. civile, sez. II del 1994 numero 1500 (16/02/1994)


Poiché l' art. 1218 cod. civ. pone espressamente a carico del debitore la prova che l' inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, la generica prova della sua diligenza non può essere sufficiente a dimostrare l' assenza di colpa del debitore in relazione all' inadempimento, atteso che la prova della mancanza di colpa esige la dimostrazione o dello specifico impedimento, che ha reso impossibile la prestazione o, quanto meno, la prova che, qualunque sia stata la causa, questa non possa essere imputabile al debitore.

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