Cass. civile, sez. II del 1994 numero 1383 (11/02/1994)


Riguardo alla confessoria "servitutis", la legittimazione dal lato passivo è in primo luogo di colui che, oltre a contestare l' esistenza della servitù, abbia un rapporto attuale con il fondo servente (proprietario, comproprietario, titolare di un diritto reale sul fondo o possessore "suo nomine"), potendo solo nei confronti di tali soggetti esser fatto valere il giudicato di accertamento, contenente, anche implicitamente, l' ordine di astenersi da qualsiasi turbativa nei confronti del titolare della servitù o di rimessione in pristino ex art. 2933 cod. civ. Gli autori materiali della lesione del diritto di servitù possono, invece, essere eventualmente chiamati in giudizio quali destinatari dell' azione ex art. 1079 cod. civ., soltanto se la loro condotta si sia posta a titolo di concorso con quella di uno dei predetti soggetti o abbia comunque implicato la contestazione della servitù; altrimenti nei loro confronti possono essere esperite, ai sensi dell' art. 2043 cod. civ., l' azione di risarcimento del danno e, ai sensi dell' art. 2058 cod. civ., l' azione di riduzione in pristino con l' eliminazione delle turbative e molestie.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 1994 numero 1383 (11/02/1994)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti