Cass. civile, sez. II del 1994 numero 11195 (27/12/1994)


Nel rapporto giuridico che si costituisce per effetto della sentenza di esecuzione specifica dell' obbligo di concludere il contratto preliminare di compravendita, il pagamento del prezzo ancora dovuto (dal promittente compratore), pur conservando la sua originaria natura di prestazione essenziale del compratore, assume anche il valore e la funzione di una condizione sospensiva dell' effetto traslativo, destinata ad avverarsi, nel caso di adempimento, o a divenire irrealizzabile, precludendo l' effetto condizionato, nel caso di omesso pagamento nel termine fissato dalla sentenza, o, in mancanza, nel congruo lasso di tempo necessario perché la mora del promittente compratore assuma i caratteri dell' inadempimento di non scarsa importanza per il creditore rendendo non più possibile l' adempimento tardivo contro la volontà di quest' ultimo (nella specie, è stata confermata la sentenza del giudice di merito che aveva considerato non avverata la condizione del pagamento del prezzo, essendo decorsi otto anni dal passaggio in giudicato della sentenza che aveva trasferito, "sub condicione", l' immobile).

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