Cass. civile, sez. II del 1993 numero 8034 (19/07/1993)


L'art. 489 cod. civ. non attribuisce al minore, il cui legale rappresentante non abbia rinunciato a suo nome all'eredità, il diritto di rinunciarvi al compimento della maggiore età, ma soltanto la facoltà di redigere l'inventario nel termine di un anno dal compimento della maggiore età, in guisa da garantire la sua responsabilità "intra vires hereditatis".In base al disposto dell'art. 510 cod. civ. la redazione dell'inventario da parte di uno dei coeredi giova anche agli altri che non siano accettanti puri e semplici, ma non anche a quelli che siano divenuti tali per essere decaduti dalla facoltà di accettare con beneficio di inventario, non potendo la redazione dell'inventario attribuire agli altri coeredi una posizione giuridica che essi non siano più in grado di acquistare.

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