Cass. civile, sez. II del 1993 numero 78 (07/01/1993)


La ratifica contemplata dall'art. 1399 cod. civ. si riferisce alla ipotesi di chi abbia contrattato come rappresentante senza averne i poteri, o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, mentre nel caso in cui taluno senza "contemplatio domini" abbia agito in nome proprio e per conto altrui, tutti gli effetti del contratto si producono in capo al mandatario e nessun rapporto può costituirsi fra mandante e terzo contraente, non avendo rilevanza ai sensi dell'art. 1705 cod. civ., l'eventuale conoscenza del mandato da parte di detto terzo.

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