Cass. civile, sez. II del 1993 numero 6208 (03/06/1993)


Ai fini della decorrenza del termine per proporre domanda di revocazione della donazione per causa d'ingratitudine, allorquando il donatario si è reso colpevole di ingiuria grave, come nel caso di adulterio, non è sufficiente che del fatto ingiurioso il donante abbia vaghe e generiche notizie, essendo invece rilevante la completa conoscenza di fatti e circostanze tali da determinare in lui la certezza di avere subito ingiuria grave da parte del donatario.

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