Cass. civile, sez. II del 1993 numero 6127 (01/06/1993)


La disposizione dell'ultimo comma dell'art. 1498 cod. civ., secondo la quale il pagamento del prezzo, se non deve essere contestuale alla consegna, deve essere eseguito al domicilio del venditore, trova applicazione solo nel caso in cui le parti, concordando il pagamento del prezzo dilazionato rispetto al tempo della consegna, non abbiano stabilito, anche solo indirettamente, il luogo del pagamento.

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