Cass. civile, sez. II del 1993 numero 1842 (13/02/1993)


Il titolo costitutivo di una servitù prediale può rinvenirsi in un contratto cui abbia partecipato soltanto il proprietario del fondo servente, rispetto al quale il proprietario del fondo dominante abbia assunto la posizione di terzo favorito (nella specie: convenzione di lottizzazione), non sussistendo nel contratto a favore di terzo limiti in ordine alla qualità ed al contenuto della prestazione da rendersi al terzo, la quale può consistere in un "dare, in un "facere" o in un "non facere" presente o futuro ed anche nella costituzione di un diritto reale, purché tale costituzione corrisponda ad un interesse anche non patrimoniale dello stipulante.

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