Cass. civile, sez. II del 1992 numero 6301 (26/05/1992)


La confessione giudiziale o stragiudiziale richiede un' esplicita dichiarazione della parte o del suo rappresentante in ordine alla verità di fatti ad essa sfavorevoli o favorevoli all' altra parte, e, pertanto, come può risultare da un comportamento o desumersi da fatti concludenti, così non può consistere in una dichiarazione solo implicitamente o indirettamente ammissiva dei fatti in discussione, che resta utilizzabile quale elemento meramente presuntivo od indiziario.

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