Cass. civile, sez. II del 1992 numero 6142 (21/05/1992)


Le limitazioni della prova testimoniale della simulazione quando la domanda sia proposta da una delle parti (art. 1417 e 2722 cod. civ.) riguardano i contratti e gli atti unilaterali recettizi (art. 1414 comma primo e terzo) e non le fatture commerciali le quali costituiscono atti giuridici a contenuto partecipativo, prive come tali di contenuto negoziale.

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