Cass. civile, sez. II del 1992 numero 4531 (14/04/1992)


L' azione diretta alla pronuncia dei provvedimenti necessari per eliminare il pericolo di danno cui soggiace il fondo per effetto della situazione determinatasi nel fondo vicino a causa di un' opera portata a compimento deve qualificarsi di danno temuto, piuttosto che di nuova opera, in quanto il pericolo non deriva dalla esecuzione dell' opera in sé e per sé considerata ma dalla situazione da essa creata.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 1992 numero 4531 (14/04/1992)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti