Cass. civile, sez. II del 1992 numero 2802 (09/03/1992)


L' art. 1141 del codice civile nello stabilire che il detentore può acquistare il possesso mediante un atto di opposizione da lui compiuto contro il possessore, si riferisce al detentore in senso proprio o detentore qualificato, il quale mutando il proprio "animus" e dichiarando di voler esercitare il potere di fatto "animo domini", pone in essere l' elemento spirituale e materiale del possesso. Tale disposizione non può invece applicarsi al detentore non qualificato, per ragioni di servizio o di ospitalità, al quale non è sufficiente invocare un titolo diverso dalla propria qualità di ospite o di dipendente ove continui a comportarsi come tale senza compiere un atto materiale di impossessamento.

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