Cass. civile, sez. II del 1992 numero 2708 (06/03/1992)


L' art. 1346 cod.civ. ancorché dettato in materia di contratti, deve ritenersi applicabile per la sua portata generale ad ogni tipo di negozio, "inter vivos" o "mortis causa" relativamente ai requisiti dell' oggetto. Pertanto è valido il legato di somme di danaro non direttamente determinate dal testatore, ma determinabili in base a criteri dettati nel testamento dal testatore medesimo (nella specie: attraverso il riferimento al ricavato dalla vendita di un appartamento compreso nell' asse ereditario "alle migliori condizioni auspicabili").

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