Cass. civile, sez. II del 1992 numero 2374 (26/02/1992)


Ai fini dell' annullamento del contratto concluso da un soggetto in stato di incapacità naturale è sufficiente la malafede dell' altro contraente, senza che sia richiesta la sussistenza del grave pregiudizio subito dall' incapace, il quale può essere un semplice sintomo rivelatore della detta malafede.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 1992 numero 2374 (26/02/1992)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti