Cass. civile, sez. II del 1992 numero 12709 (27/11/1992)


È nullo, per impossibilità dell'oggetto, il contratto con il quale una parte cede un terreno all'altra, che si obbliga a trasferirle alcune parti di un complesso edilizio, da costruire nel terreno acquistato, in assenza di regolare concessione edilizia, atteso che ciò costituisce un impedimento giuridico assoluto della prestazione dovuta dall'acquirente del terreno, restando irrilevante la possibilità del successivo condono edilizio, i cui effetti restano circoscritti al rapporto con la Pubblica Amministrazione e non possono, quindi, influire retroattivamente sulla validità del negozio.

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