Cass. civile, sez. II del 1992 numero 12118 (11/11/1992)


La promessa del fatto del terzo integra un'autonoma obbligazione del promittente verso il promissario, avente ad oggetto un facere, cioè un obbligo di attivarsi presso il terzo perché questi assuma l'obbligazione o compia il fatto promesso, con la conseguenza che il solo fatto della mancata prestazione da parte del terzo, promessa dal promittente al promissario, determina l'obbligo del primo di risarcire il secondo, nei limiti previsti dall'art. 1381 cod. civ., risultando indifferente che il mancato raggiungimento delle finalità concrete previste dalle parti sia conseguenza diretta del rifiuto da parte del terzo, ovvero dell'imperfetta trasmissione al terzo da parte del promittente della richiesta di adempimento.

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