Cass. civile, sez. II del 1992 numero 118 (08/01/1992)


In assenza di specifici limiti all'autonomia negoziale dei privati, deve ritenersi consentito alle parti di un contratto di compravendita, con pagamento differito del prezzo, regolare la revisione del prezzo stesso con criteri diversi da quelli fissati per i contratti d'appalto dall'art. 1664 cod. civ., pattuendone la revisione per l'intero e non per la parte eccedente la C.D. percentuale di tolleranza.Alla promessa di compravendita non sono applicabili le norme sulla garanzia per vizi e difetti della cosa, che si riferiscono soltanto alla vendita e presuppongono, quindi, il trasferimento del bene, per cui il promittente acquirente, nel caso di difformità, può solo rifiutare il proprio consenso alla stipulazione del contratto traslativo e domandare la risoluzione del contratto preliminare o chiedere l' adempimento della obbligazione del promittente venditore previa eliminazione a proprie spese dei vizi e difformità riscontrate.

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