Cass. civile, sez. II del 1992 numero 11771 (29/10/1992)


Il sottotetto di un edificio può considerarsi pertinenza dell' appartamento sito all' ultimo piano solo quando assolva alla esclusiva funzione di isolare e proteggere l' appartamento stesso dal caldo, dal freddo e dall' umidità mediante la creazione di una camera d' aria, non anche quando abbia dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l' utilizzazione come vano autonomo (deposito, stenditoio, ecc.): in questa ultima ipotesi l' appartenenza deve essere determinata in base al titolo, ed in mancanza, poiché il sottotetto non è compreso nel novero delle parti comuni dell' edificio essenziali per la sua esistenza (quali il tetto, il muro maestro, il suolo ecc.) o necessarie all' uso comune, la presunzione di comunione ex art. 1117 n. 1 cod. civ. si rende applicabile solo quando il sottotetto risulti oggettivamente destinato, anche soltanto in via potenziale, all' uso comune o all' esercizio di un uso comune.

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