Cass. civile, sez. II del 1992 numero 11283 (15/10/1992)


Nelle obbligazioni pecuniarie "il maggior danno" di cui all' art. 1224 comma 2 cod. civ. riguardato con riferimento alla svalutazione monetaria, deve essere domandato e dimostrato dal creditore e può provarsi anche mediante presunzioni e dati notori acquisiti dalla comune esperienza e desumibili dalle condizioni e qualità personali del creditore medesimo, tenendo presente il principio secondo cui per aversi presunzione giuridicamente valida non è necessario che tra il fatto noto ed il fatto ignoto sussista un rapporto di esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare derivi dal primo come conseguenza ragionevolmente possibile e verosimile secondo un criterio di normalità (nella specie, in applicazione del principio di cui in massima la SC. ha confermato la decisione dei giudici del merito che nell' attribuzione del "maggior danno" avevano fondato sulla professione del creditore di dottore commercialista e quindi esperto in operazioni finanziarie la presunzione di proficuo investimento della somma di denaro dovutagli, in guisa da sottrarla alla svalutazione monetaria intervenuta "medio tempore").

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