Cass. civile, sez. II del 1992 numero 10281 (07/09/1992)


L'autorizzazione governativa prevista dall'art. 17 cod. civ. trova fondamento nell'esigenza di ordine pubblico di esercitare una permanente vigilanza ed un sistematico controllo sul patrimonio degli enti morali per evitare il formarsi della manomorta. L'anzidetta "ratio" giustificatrice non implica, peraltro, che l'atto di autorizzazione sia a contenuto vincolato e che l'amministrazione sia priva del potere discrezionale di apporre una clausola limitativa volta a vincolare il destinatario ad un determinato comportamento in vista dell'interesse pubblico perseguito dal provvedimento stesso. Pertanto, nell'ipotesi di autorizzazione rilasciata ad una persona giuridica a conseguire un legato gravato da un onere modale, legittimamente l'amministrazione può imporre con l'atto di autorizzazione l'osservanza dell'onere voluto dal testatore.

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