Cass. civile, sez. II del 1991 numero 7805 (13/07/1991)


La clausola contrattuale che nel solo caso di mancato pagamento, anche parziale, del prezzo di precedenti forniture attribuisca al venditore la facoltà di recedere dal contratto, o di sospendere l' esecuzione dello stesso, con diritto al risarcimento del danno, rientra tra le clausole cosiddette onerose, richiedenti l' approvazione specifica per iscritto (art. 1341, secondo comma cod. civ.), non essendo riconducibile né alla fattispecie dello stato di insolvenza che, a norma dell' art. 1186 cod. civ., autorizza il creditore ad esigere immediatamente la prestazione (essendo per ciò necessaria una situazione di dissesto economico, sia pure temporaneo, la quale renda verosimile l' impossibilità da parte del debitore di far fronte ai propri impegni), né alla facoltà cautelare attribuita al creditore dell' art. 1461 cod. civ., per cui non è sufficiente la mera insoddisfazione di debiti alla loro scadenza, in quanto, in assenza di un dimostrato pericolo attuale ed evidente di perdere la controprestazione, tale situazione debitoria, di per sé considerata, se può giustificare la previsione di un futuro pericolo di conseguire la controprestazione, non legittima il contraente in "bonis" a sospendere la prestazione da lui dovuta.

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