Cass. civile, sez. II del 1991 numero 6255 (03/06/1991)


L'acquirente di un bene immobile posseduto illegittimamente da un terzo il quale ne rifiuti il rilascio, nel promuovere l'azione di rivendica ben può chiamare in giudizio il venditore suo dante causa per eventuale garanzia nel caso in cui le pretese del possessore si rivelino fondate. Ne consegue che, pur in mancanza di un rapporto processuale e sostanziale diretto tra il convenuto ed il chiamato in causa, onde tra loro non è ipotizzabile la soccombenza di cui all'art. 91 cod. proc. civ., legittimamente, in caso di accoglimento della domanda di rivendica, il giudice pone a carico del convenuto anche l'onere di rivalere delle spese giudiziali il terzo chiamato in causa, trovando tale provvedimento giustificazione nel comportamento processuale del convenuto che con le proprie infondate pretese sul bene controverso ha determinato non solo l'azione dell'attore in rivendica, ma anche la chiamata in causa del terzo.

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