Cass. civile, sez. II del 1991 numero 4633 (27/04/1991)


Nel caso di possesso esclusivo della cosa comune, esercitato da un partecipante alla comunione, il possessore ha in ogni caso l' obbligo, quale mandatario espresso o tacito degli altri partecipanti, di rendere loro il conto dei frutti, così come ha diritto alla contribuzione nelle spese sostenute per i miglioramenti apportati anche in rappresentanza degli altri partecipanti, prescindendo dalla distinzione tra possessore di buona fede o di mala fede, che, ai sensi dell' art. 1148 cod. civ., ha rilevanza al fine di determinare il periodo per il quale è dovuta la restituzione dei frutti maturati.

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