Cass. civile, sez. II del 1991 numero 447 (18/01/1991)


In caso di inadempimento di una promessa di vendita da parte del promittente venditore, il danno da lucro cessante subito dal promittente compratore che ha versato interamente il prezzo, consistente nel mancato incremento patrimoniale per il mancato trasferimento dell' immobile, si determina raffrontando il valore dello immobile al momento della liquidazione con il prezzo nominale già corrisposto che il creditore non ha potuto diversamente impiegare e che, in quanto versato, costituisce un valore omogeneo al valore attuale dello immobile, senza che, di conseguenza, debba essere rivalutato, perché il venditore, avendolo ricevuto tempestivamente, nessun danno ha subito per effetto della svalutazione.

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