Cass. civile, sez. II del 1991 numero 3184 (23/03/1991)


Gli interessi compensativi di cui all' art. 1499 cod. civ. sul prezzo della cosa venduta e consegnata al compratore, produttiva di frutti naturali o civili o di altri proventi in genere, non sono ancorati né alla mora del debitore, cioè al colpevole ritardo, nel pagamento del prezzo, né alla scadenza della relativa obbligazione, cioè alla liquidità ed esigibilità del credito, e sono invece dovuti per esigenze equitative e propriamente per ristabilire l' equilibrio economico fra i contraenti, per compensare, cioè, il venditore creditore del prezzo, del mancato godimento dei frutti della cosa venduta, e da lui consegnata al compratore prima di ricevere la controprestazione.

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