Cass. civile, sez. II del 1990 numero 8660 (24/08/1990)


L' atto ricognitivo unilaterale di servitù previsto con efficacia costitutiva dall' art. 634 cod. civ. abrogato non è contemplato dal codice vigente, né vale a determinare quella presunzione di esistenza del diritto ricollegata alla ricognizione di debito dall' art. 1988 cod. civ., essendo questa norma inapplicabile ai diritti reali; né lo stesso può configurare, infine, un atto di ricognizione con gli effetti di cui all' art. 2720 cod. civ. in ipotesi di preteso acquisto della servitù per usucapione o in alternativa per destinazione del padre di famiglia, giacché in tali casi fa difetto il titolo costituito dal documento precedente di cui si prova l' esistenza ed il contenuto mediante il riconoscimento.

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