Cass. civile, sez. II del 1990 numero 8055 (08/08/1990)


Il rispetto della distanza prevista, per fabbriche e depositi nocivi e pericolosi, dall' art. 890 cod. civ. è collegato ad una presunzione assoluta di nocività o pericolosità che prescinde da ogni accertamento concreto, nel caso in cui vi sia un regolamento edilizio comunale che stabilisce la distanza medesima, mentre, in difetto di una disposizione regolamentare, si ha solamente una presunzione di pericolosità, che può essere superata ove si dimostri che in relazione alla peculiarità della fattispecie e degli eventuali accorgimenti può ovviarsi al pericolo o al danno per il fondo vicino.

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