Cass. civile, sez. II del 1990 numero 2918 (07/04/1990)


L' art. 718 cod. civ., nel riconoscere a ciascuna delle parti del giudizio di divisione il diritto di conseguire la sua porzione in natura di un bene immobile comodamente divisibile, attribuisce al giudice, onde realizzare la divisione in natura, il potere di disporre l' esecuzione di opere particolari, al fine di assicurare proporzionalità e funzionalità delle quote assegnate ai singoli condividenti.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 1990 numero 2918 (07/04/1990)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti