Cass. civile, sez. II del 1990 numero 10219 (20/10/1990)


L'azione di risarcimento dei danni subiti in conseguenza della trascrizione di una domanda giudiziale trova il suo titolo giuridico nell'art. 2043 cod. civ. nella ipotesi di domanda non trascrivibile, in quanto non compresa in nessuno dei casi previsti dagli art. 2652 e 2653 cod. ci., dovendosi nell'eseguita trascrizione ravvisare un vero e proprio fatto illecito, e nell'art. 96, secondo comma, cod. proc. civ., nella ipotesi di domanda che pure essendo suscettibile di trascrizione, in concreto non poteva essere trascritta, non sussistendo il diritto con essa fatto valere: con la conseguenza in questo ultimo caso che é improponibile la domanda con la quale si chieda al giudice della causa del merito, che é investito dell'esclusiva competenza, il solo accertamento della responsabilità con la liquidazione del danno in separata sede.

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