Cass. civile, sez. II del 1989 numero 5759 (20/12/1989)


Anche in ordine alla servitù prediale costituita per contratto (art. 1058 cod. civ.) la rinuncia da parte del titolare del relativo diritto è pienamente operativa quale fattispecie estintiva della servitù indipendentemente dal consenso della controparte del contratto costitutivo della stessa, con il conseguente venir meno di ogni obbligo del proprietario del fondo dominante attinente alla conservazione e all'esercizio della servitù ed alle relative successive spese.

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