Cass. civile, sez. II del 1989 numero 2555 (26/05/1989)


In tema di risarcimento del danno per inadempimento derivante da colpa del debitore la prevedibilità del danno si pone come limite e quindi autonomo requisito di determinazione del danno risarcibile, con la conseguenza che il giudice non può prescindere dall' esame delle circostanze - la cui prova incombe al creditore - rilevanti ai fini della dimostrazione di detta prevedibilità (nell' affermare il suddetto principio la S.C. ha annullato la sentenza del giudice di merito che, nel dichiarare la risoluzione di un contratto preliminare di vendita, aveva condannato il promissario acquirente inadempiente al risarcimento dei danni in favore del promittente venditore, determinando gli stessi nella differenza tra il prezzo pattuito e quello - inferiore - successivamente realizzato dal venditore, senza porsi il problema della prevedibilità di detto danno nel momento in cui era sorta l' obbligazione).

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