Cass. civile, sez. II del 1988 numero 6739 (12/12/1988)


Il proprietario che faccia eseguire sul suo fondo un'attività pericolosa di scavo ed il tecnico da lui designato quale direttore dei lavori rispondono in solido (art. 2055 c.c.) dei danni cagionati a terzi essendo in particolare il direttore dei lavori, quale ausiliario e mandatario del proprietario, obbligato ad attuare quella stessa sorveglianza e quella medesima ingerenza alle quali è tenuto il proprietario e comunque tenuto a norma dell'art. 2043 c.c. ad adoperarsi affinché l'attività sia eseguita a regola d'arte ed in guisa da non arrecare danni a terzi (a meno che questa non sia svolta a sua insaputa e fuori della sua sfera di sorveglianza) tali principi trovano applicazione anche nell'ipotesi in cui il proprietario del fondo abbia stipulato un contratto da appalto con terzi per l'esecuzione di detta attività, posto che egli, per il divieto di eseguire lavori di escavazione sul suo fondo, che cagionino danni al vicino, è tenuto a rispondere direttamente, unitamente ai suoi ausiliari e collaboratori, del danno derivato alla proprietà aliena, e ciò indipendentemente dal suo diritto di agire in rivalsa nei confronti dell'appaltatore.Ai fini della responsabilità per attività pericolose di cui all'art. 2050 c.c. costituiscono attività pericolose non solo quelle che tali sono qualificate dalla legge di p.s. o da altre leggi speciali, ma anche quelle altre che comportano la rilevante possibilità del verificarsi del danno, per la loro stessa natura e per le caratteristiche dei mezzi usati, non solo nel caso di danno che sia conseguenza di un'azione ma anche nell'ipotesi di danno derivato da omissione di cautele che in concreto sarebbe stato necessario adottare in relazione alla natura dell'attività esercitata alla stregua delle norme di comune diligenza e prudenza. Pertanto, di regola, l'attività edilizia, massimamente quando comporti rilevanti opere di trasformazione o di rivolgimento o spostamento di masse terrose e scavi profondi ed interessanti vaste aree, non può non essere considerata attività pericolosa ai fini indicati nella detta norma.

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