Cass. civile, sez. II del 1988 numero 6625 (06/12/1988)


Poiché per la configurabilità del negozio di riconoscimento di debito ai sensi dell' art. 1988 cod. civ., è necessario che la dichiarazione di volontà in esso contenuta sia destinata alla persona del creditore, essendo tale negozio compreso tra gli atti unilaterali recettizi (art. 1334 cod. civ.), non può ravvisarsi riconoscimento di debito in una dichiarazione rivolta ad un terzo (nella specie in un esposto diretto al procuratore della repubblica), tuttavia detta dichiarazione può assumere valore probatorio dell' asserito rapporto debitorio ed essere valutata dal giudice del merito con apprezzamento insindacabile in sede di legittimità.

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