Cass. civile, sez. II del 1988 numero 6263 (21/11/1988)


Alla prova del "pactum fiduciae" nel cosiddetto negozio fiduciario - inteso come accordo tra due soggetti, fiduciante e fiduciario, con il quale il primo dichiara al secondo, che accetta, di volergli trasferire una situazione giuridica soggettiva reale o personale, per il conseguimento di uno scopo pratico ulteriore rispetto a quello immediatamente risultante dal negozio - non ostano le preclusioni di cui agli artt. 2721 e segg. cod. civ.

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