Cass. civile, sez. II del 1988 numero 5809 (26/10/1988)


E' da riconoscere sussistente il requisito dell' autonomia dei rapporti, necessario perché si possa procedere alla compensazione di due crediti contrapposti, nell' ipotesi in cui taluno faccia valere il proprio credito avente ad oggetto il pagamento del prezzo di una fornitura di merce mentre colui che è obbligato al pagamento del detto prezzo agisca per ottenere il risarcimento del danno derivatogli dal ritardo con il quale è stata effettuata la fornitura.

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