Cass. civile, sez. II del 1988 numero 5731 (22/10/1988)
Colui che agisce in giudizio per il riconoscimento del diritto a conseguire la quota di riserva, che assume lesa da una donazione fatta dal "de cuius", esperisce un'azione di riduzione, di natura personale e quindi soggetta al termine ordinario di prescrizione, decorrente dal momento dell'apertura della successione, e non una " petitio hereditatis", poiché il legittimario pretermesso non è chiamato alla successione per il solo fatto della morte del "de cuius", potendo acquistare i suoi diritti solo dopo lo esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento, ovvero dopo il riconoscimento dei suoi diritti da parte dell'istituito.