Cass. civile, sez. II del 1988 numero 2441 (14/03/1988)


La sentenza di esecuzione in forma specifica di un preliminare di vendita, resa ai sensi dell' art. 2932 cod. civ., è destinata ad attuare gli impegni assunti dalle parti, anche con riguardo allo ammontare del prezzo, il quale, pertanto, deve essere quello fissato con il preliminare medesimo, restando esclusa, con riguardo alla sua natura di debito di valuta, la possibilità di una rivalutazione automatica per effetto del ritardo rispetto alla data prevista per la stipulazione del definitivo, salvo che i contraenti, nell' esercizio della loro autonomia negoziale, abbiano espressamente previsto delle maggiorazioni o dei correttivi per compensare la svalutazione monetaria durante il periodo del suddetto ritardo.

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