Cass. civile, sez. II del 1988 numero 1530 (12/02/1988)


In tema di compravendita, qualora si verifichi l'ipotesi di consegna di aliud pro alio, che si ha non soltanto quando la cosa sia materialmente diversa, ma anche quando la stessa sia priva della sua capacità funzionale per difformità qualitative intrinseche che la rendano inidonea a soddisfare concretamente le esigenze del compratore, quest'ultimo, oltre all'ordinaria azione contrattuale di adempimento o risoluzione a norma dell'art. 1453 cod. civ., può proporre anche l'azione di risarcimento del danno per inadempimento del contratto, sia insieme con quella di risoluzione sia anche da sola, in quanto l'art. 1453 cod. civ., facendo salvo in ogni caso il risarcimento del danno, esclude che l'azione risarcitoria presupponga come necessario l'esperimento dell'azione di risoluzione del contratto.

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