Cass. civile, sez. II del 1987 numero 9518 (21/12/1987)


Il requisito della forma scritta richiesto ad substantiam dall' art.. 1284, terzo comma, cod. civ., per le convenzioni aventi ad oggetto la corresponsione di interessi in misura superiore al tasso legale, può essere soddisfatto, secondo i principi generali sulla determinazione o determinabilità dell' oggetto del contratto, oltre che con l' indicazione in cifre del tasso di interesse, anche mediante il richiamo operato dalle parti, per iscritto, a prestabiliti criteri o elementi estrinseci, obiettivamente e sicuramente individuabili, che consentano la concreta determinazione del tasso convenuto (nella specie la c. s. ha cassato la decisione dei giudici del merito, che avevano ritenuto sufficiente l' espressione "tasso bancario" adoperato nelle pattuizioni tra le parti senza considerare che la sua genericità, in quanto riferibile sia agli interessi attivi che passivi, non consentiva la concreta individuazione e determinabilità del tasso di interesse attivo pattuito).

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