Cass. civile, sez. II del 1987 numero 5899 (07/07/1987)


Nel contratto di comodato senza determinazione di durata, nulla vieta che la messa in mora del comodatario per la restituzione del bene avvenga mediante notifica dell'atto di citazione in giudizio, salve le conseguenze, sul regolamento delle spese del giudizio, di una immediata consegna o rilascio del bene da parte del convenuto il quale aderisca immediatamente alla domanda.

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