Cass. civile, sez. II del 1987 numero 4901 (05/06/1987)


L' opzione prevista dall' art. 1331 cod.civ. ha natura contrattuale, consistendo in un accordo in base al quale una parte si impegna a mantenere ferma una proposta per un certo tempo nell' interesse della altra parte. Pertanto è configurabile un' opzione per persona da nominare non essendovi ragione di fare eccezione al principio generale che ammette la stipulazione del contratto per persona da nominare (come pure di quello a favore di terzo) in relazione a qualsiasi tipo di contratto, preliminare o definitivo, purché lo oggetto della prestazione lo consenta.

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