Cass. civile, sez. II del 1987 numero 4744 (27/05/1987)


Nelle azioni reali, come è quella "negatoria servitutis", la legittimazione processuale attiva e passiva spetta esclusivamente ai proprietari o ai titolari di un diritto reale di godimento sui fondi dominante e servente, mentre ai mezzadri, inquilini e titolari di altro diritto personale sulla cosa può riconoscersi soltanto un interesse di fatto che consente loro di intervenire in giudizio per sostenere le ragioni di una delle parti (come previsto dall' art.. 105, secondo comma, COD.PROC.CIV.), ma non conferisce il potere di proporre impugnazione quando la parte legittimata abbia omesso di farlo.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 1987 numero 4744 (27/05/1987)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti