Cass. civile, sez. II del 1987 numero 4698 (25/05/1987)


Il possesso, secondo la dizione testuale dell' art.. 1141 cod. civ., si presume in chi esercita il potere di fatto sulla cosa, sia, cioè in relazione di contiguità fisica con la stessa sicché detta presunzione opera a vantaggio di chi è in relazione diretta ed immediata con la "res" ovvero con l' esercizio di un diritto reale diverso dalla proprietà, ma non anche di chi è in rapporto mediato con il bene ovvero non esercita direttamente il diritto reale su cosa altrui, dovendosi, in tal caso, accertare di volta in volta se effettivamente sussista l' elemento dell' animus possidendi e gravando il relativo onere probatorio sulla parte che invoca il possesso per fruirne gli effetti.

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