Cass. civile, sez. II del 1987 numero 2474 (10/03/1987)


La titolarità del diritto di abitazione riconosciuto dall'art. 540, capoverso, cod. civ. al coniuge superstite sulla casa adibita a residenza familiare, che, costituendo "ex lege" oggetto di un legato, viene acquisita immediatamente da detto coniuge, secondo la regola dei legati di specie (art.. 649, secondo comma, cod. civ.), al momento dell'apertura della successione, ha necessario riferimento al diritto dominicale spettante sull'abitazione al de cuius. Pertanto, nel caso in cui la residenza familiare del de cuius sia sita in un immobile in comproprietà, il diritto di abitazione del coniuge superstite trova limite ed attuazione in ragione della quota di proprietà del coniuge defunto, con la conseguenza che, ove per l'indivisibilità dell'immobile non possa attuarsi il materiale distacco della porzione dell'immobile spettante e l'immobile stesso venga assegnato per intero ad altro condividente, deve farsi luogo all'attribuzione dell'equivalente monetario di quel diritto senza che - non ricorrendo l'ipotesi di legato di prestazione obbligatoria - possa verificarsi l'effetto estintivo per impossibilità della prestazione, previsto dal secondo comma dell'art. 673 cod. civ..

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